Statuto

 

Lo Statuto originario della SIEP del 1989 è stato aggiornato a seguito di un lavoro preparatorio svolto dal Direttivo, proseguito con la discussione generale che ha avuto luogo durante l'Assemblea dei Soci tenutasi a Milano il 20.11.1999 e conclusasi con un'Assemblea Straordinaria convocata il 17 marzo 1998.

ART. 1
Si è costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, la Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica. La sua sede è fissata presso il Servizio di Psicologia Medica, Istituto di Psichiatria, Università di Verona, Ospedale Policlinico, 37134 Verona. In occasione di successive nuove nomine del Presidente del Consiglio Direttivo l'assemblea dei soci potrà con la stessa deliberazione di nomina modificare tale sede per trasferirla presso la sede della istituzione cui appartiene il nuovo Presidente.

ART. 2
La Società ha i seguenti scopi: a) promuovere ricerche nel campo dell'epidemiologia psichiatrica che siano conformi agli standards accettati a livello internazionale; b) fornire agli operatori psichiatrici un'ampia e rapida informazione sui progressi realizzati nel campo suddetto, attraverso l'organizzazione di seminari, simposi e tavole rotonde; c) contribuire alla formazione di giovani studiosi di epidemiologia psichiatrica, attraverso corsi specifici, premi e borse di studio; d) promuovere contatti con studiosi e istituzioni nazionali e internazionali operanti nel campo dell'epidemiologia psichiatrica; e) promuovere contatti con esperti, enti ed organizzazioni operanti nel settore della programmazione dei servizi psichiatrici; f) organizzare un Congresso Nazionale con cadenza biennale.

ART. 3
La durata della Società è illimitata. L'anno sociale coincide con l'anno solare. La Società non ha fini di lucro e provvede agli scopi istituzionali mediante: a) le quote associative; b) contributi di enti e Società pubbliche o private; c) donazioni, oblazioni e lasciti; d) altri contributi provenienti da iniziative della SIEP.
Sono organi della Società il Presidente, il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci.
Le attività della Società sono regolate oltre che dal presente Statuto, dal Regolamento. Il Regolamento è uno strumento operativo adottato dal Consiglio Direttivo ed ha lo scopo di definire condotte e procedure riguardanti l'organizzazione interna della Società o le sue iniziative esterne.

ART. 4
Possono essere Soci le persone fisiche che svolgono attività o che abbiano interessi di studio rientranti nell'ambito dell'Epidemiologia Psichiatrica. Il numero dei Soci è illimitato. Il nuovo Socio è ammesso per delibera del Consiglio Direttivo, a maggioranza dei presenti, su domanda sottoscritta del richiedente, accompagnata da un curriculum vitae.
Ogni Socio da almeno tre anni consecutivi, può chiedere di diventare Socio "Ordinario". Tale richiesta va presentata al Consiglio Direttivo, suffragandola con la documentazione di una adeguata produzione scientifica.
Le caratteristiche di tale documentazione vengono fissate dal Regolamento.
I Soci dovranno concorrere alle spese della Società mediante il versamento di una quota annua fissata dal Consiglio Direttivo.
Il Socio che intende dimettersi dovrà dare comunicazione mediante una lettera raccomandata da inviare al Consiglio Direttivo almeno due mesi prima della scadenza del termine annuo: in difetto la sua adesione alla Società si riterrà rinnovata per l'anno successivo.
Il Socio non in regola con il versamento della quota annuale perde il diritto di voto e decade, qualora non provveda alla regolarizzazione della sua posizione, entro i termini fissati dal Regolamento.
Il Consiglio Direttivo procede, secondo le modalità previste dal Regolamento, alla radiazione del Socio il cui comportamento professionale, etico e deontologico configuri una colpa grave.

ART. 5
L'Assemblea generale dei Soci dovrà essere convocata su iniziativa del Consiglio Direttivo. Hanno diritto di intervenire ad essa con voto deliberativo soltanto i Soci in regola con il pagamento della quota sociale.
Ogni Socio può partecipare all'Assemblea direttamente o mediante delega scritta rilasciata ad un altro Socio. Ciascun Socio non può essere portatore di più di una delega. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Società o, in assenza di questi, da un membro del Consiglio Direttivo delegato dal Presidente. L'Assemblea è da ritenersi valida in prima convocazione se risulta presente o rappresentata per delega almeno la metà dei Soci, oppure in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.

ART. 6
Spetta all'Assemblea: a) discutere la relazione del Presidente sull'attività svolta dalla Società; b) approvare il bilancio consuntivo della Società; c) eleggere tra i Soci Ordinari il Presidente e tra tutti i Soci il Consiglio Direttivo, composto da otto membri, in due elezioni disgiunte e successive; d) discutere ed approvare le modifiche allo Statuto proposte ai Soci dal Consiglio Direttivo.

ART. 7
L'Assemblea si riunisce almeno ogni due anni. Essa è convocata mediante lettera spedita almeno quindici giorni prima della data della riunione e recante l'indicazione dell'ordine del giorno nonché la data e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione.
L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei Soci presenti o rappresentati.

ART. 8
Il Presidente e gli otto componenti il Consiglio Direttivo permangono in carica per quattro anni e non possono essere rieletti per più di una volta consecutivamente.
Il Presidente uscente assume la carica di Past-Presidente per il quadriennio successivo durante il quale partecipa con parere consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Possono partecipare all'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo i Soci in regola con il pagamento della quota sociale, che risultino iscritti da almeno 1 anno anche mediante delega, secondo quanto stabilito dall'art.5.
Sono eletti Consiglieri gli otto Soci che hanno ottenuto il numero maggiore di voti. In caso di parità risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione alla Società; in caso di ulteriore parità, il più anziano.
Nella sua prima riunione post-elettorale, il Consiglio Direttivo elegge un Vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

ART. 9
Il Presidente rappresenta la Società, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, riunisce il Consiglio Direttivo, cura che vengano eseguite le delibere del Consiglio Direttivo e le decisioni prese dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo rende operanti le deliberazioni dell'Assemblea e provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società. La firma e la rappresentanza della Società davanti a terzi in giudizio spetta al Presidente, il quale potrà nominare Procuratori generali e speciali determinandone i poteri.

ART. 10
Non avendo la Società scopo di lucro, in caso di liquidazione gli eventuali residui saranno devoluti ad altri Enti aventi scopo affine.

ART. 11
Gli emendamenti al presente statuto devono essere proposti per iscritto da almeno un quinto dei Soci o dal Consiglio Direttivo. L'approvazione di un emendamento richiede in prima convocazione dell'Assemblea il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci ovvero, in seconda convocazione, la maggioranza semplice dei Soci presenti.